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Legislazione correlata
-01-
SICUREZZA IMPIANTI


DL 112/2008 [art. 35]
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione Tributaria.
25 Giugno 2008

DM 22/01/08 [37/2008]
Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici.
22 Gennaio 2008

LEGGE 239/2004
Riordino del settore energetico, nonché delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia.
23 Agosto 2004

Dpr 392/94
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini dell'installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.
18 Aprile 1994

DM 24/08/92
Modificazioni al decreto ministeriale 22 aprile 1992 concernente la formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.
24 Agosto 1992

DM 11/06/92
Approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali delle imprese del responsabile tecnico ai fini della sicurezza degli impianti.
11 Giugno 1992

DM 22/04/92
Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.
22 Aprile 1992

DM 20/02/92
Approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto alla regola dell'arte di cui all'art. 7 del regolamento di attuazione della Legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti.
20 Febbraio 1992

Dpr 447/91
Regolamento di attuazione della Legge 5 Marzo 1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti.
6 Dicembre 1991

Legge 46/90
Norme per la sicurezza degli impianti.
5 Marzo 1990


   
 

LEGISLAZIONE



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Dpr 392/94

Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.

18 Aprile 1994, n° 392


 

Il Presidente della Repubblica

Visto l’art. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l’art 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare l’articolo 2, comma 7, 8 e 9;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Considerato che i termini per l’emissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono scaduti in data 5 aprile 1994;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso nell’adunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concreto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, all’ampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti collegati.

Art. 2
Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento, per "legge", si intende la legge 5 marzo 1990, n. 46, per "camera di commercio", si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Art. 3
Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese

1. Le imprese abilitate ai sensi dell’articolo 2 della legge che intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui all’articolo 1 della legge, presentano, ai sensi dell’articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall’articolo 2, decimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, denuncia di inizio delle attività stesse indicando, con riferimento alle lettere dell’articolo 1 e alle relative singole voci, quali esse effettivamente siano e dichiarandosi in possesso dei requisiti di cui all’articolo 3 della legge.

2. Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni provinciali per l’artigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia direttamente alla camera di commercio, che provvede all’iscrizione nel registro delle ditte di cui al teso unico 20 settembre 1934, n. 2011.

3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo modelli approvati con decreto del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato. Il certificato è rilasciato, secondo competenza, dalle commissioni provinciali e dalla camera di commercio, che svolgono anche le attività di verifica di cui all’articolo 19 citato.

4. Copia della dichiarazione di conformità di cui all’articolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata a cura dell’impresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione l’impresa stessa ha la propria sede.

Art. 4
Verifiche

1. Le verifiche previste dell’articolo 14, comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abilità o agibilità rilasciati annualmente.

Art. 5
Dichiarazione di conformità

1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dall’articolo 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità prevista dall’articolo 9 della legge e dell’articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

Art. 6
Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva

1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi ad dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dell’amministrazione degli stessi possono dimostrare l’avvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.

2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono condurre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui all’articolo 9 della legge.

Art. 7
Norme abrogate

1. Ai sensi dell’articolo 2, comma 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3, e 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.

Art. 8
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore centoottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.


Dato a Roma, addì 18 aprile 1994

SCALFARO

CIAMPI,
Presidente del Consiglio dei Ministri

CASSESE,
Ministro per la funzione pubblica

SAVONA
Ministro dell’industria, del commercio e dell’agricoltura


Visto, 11 Guardasigilli:
CONSO

Registro alla Corte dei conti
il 3 giugno 1994

Atti di Governo,
registro n. 92, foglio n. 27.


Il "Commento"
di SCAME


Chi è il professionista?

Questo decreto fuga ogni dubbio.

 

Alla sua uscita il Decreto passò quasi inosservato, anche se contiene disposizioni di grande attualità riguardanti l'adeguamento degli impianti tecnici.

Vengono introdotte interessanti innovazioni riguardanti la Dichiarazione di Conformità, le verifiche e la possibilità di far ricorso all'atto notorio per regolarizzare i vecchi impianti.

I vecchi impianti.
Gli impianti elettrici precedenti al 13 marzo 1990 (data di pubblicazione della Legge 46/90) non possiedono la Dichiarazione di Conformità poiché all'epoca non era richiesta.

Possono però considerarsi adeguati quei vecchi impianti che possiedono:

  • la presenza di interruttori idonei ad assicurare la protezione dalle sovracorrenti;
  • la presenza di isolamento che assicuri la protezione dai contatti diretti;
  • la presenza dell'impianto di terra per una corretta protezione dai contatti indiretti.

Gli impianti possono trovarsi nelle seguenti situazioni:

  • essere conformi in ogni loro parte alle norme CEI vigenti durante l'installazione;
  • non essere realizzati del tutto a norme CEI, ma con requisiti minimi di sicurezza;
  • non essere a norme CEI e non avere neanche i requisiti minimi di sicurezza.

Per dare una soluzione ai problemi sorti, il Decreto introduce, a fianco della Dichiarazione di Conformità, l'Atto di Notorietà a cui possono ricorrere solo gli amministratori di condominio e i proprietari di abitazioni.

L'Atto di Notorietà non sostituisce la Dichiarazione di Conformità per impianti realizzati, modificati o ampliati dopo il 13 marzo 1990.

Sono totalmente abrogati gli articoli 4 e 5 della Legge 46/90 e l'articolo 3 del DPR 447/91.

Le imprese installatrici.
L'impresa deve dichiarare:

  • l'attività effettivamente svolta;
  • il possesso dei requisiti del responsabile tecnico designato.

Il presente Decreto introduce una variazione alla Legge 46/90 che agevola l'attività delle imprese produttrici e commerciali; esse non devono presentare nessuna denuncia alla Camera di Commercio.

Viene inoltre introdotta l'impossibilità per le persone di ottenere il riconoscimento dei requisiti ed il fatto che la Dichiarazione deve essere inviata dall'impresa alla Camera e non dall'utente.

 


INDICE

Rev.08.0919      

 


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