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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Dpr 392/94
Regolamento recante disciplina del procedimento di riconoscimento delle imprese ai fini della installazione, ampliamento e trasformazione degli impianti nel rispetto delle norme di sicurezza.
18 Aprile 1994, n° 392
Il Presidente della Repubblica
Visto lart. 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto lart 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, ed in particolare larticolo 2, comma 7, 8 e 9;
Vista la legge 5 marzo 1990, n. 46;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447;
Vista la preliminare deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 febbraio 1994; Considerato che i termini per lemissione del parere delle competenti commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati ai sensi dellarticolo 2 della legge 24 dicembre 1993, n.537, sono scaduti in data 5 aprile 1994;
Udito il parere del consiglio di Stato, espresso nelladunanza generale del 13 aprile 1994;
Vista la deliberazione del consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 14 aprile 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concreto con il Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
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Art. 1
Oggetto del regolamento
1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di accertamento, riconoscimento e certificazione dei requisiti tecnico-professionali nei confronti delle imprese abilitate alla trasformazione, allampliamento ed alla manutenzione degli impianti di cui allarticolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, e procedimenti collegati.
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Art. 2
Definizioni
1. Ai sensi del presente regolamento, per "legge", si intende la legge 5 marzo 1990, n. 46, per "camera di commercio", si intende la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. |
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Art. 3
Denuncia di inizio di attività da parte delle imprese
1. Le imprese abilitate ai sensi dellarticolo 2 della legge che intendono esercitare alcune o tutte le attività di installazione, ampliamento, trasformazione e manutenzione degli impianti di cui allarticolo 1 della legge, presentano, ai sensi dellarticolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dallarticolo 2, decimo comma della legge 24 dicembre 1993, n. 537, denuncia di inizio delle attività stesse indicando, con riferimento alle lettere dellarticolo 1 e alle relative singole voci, quali esse effettivamente siano e dichiarandosi in possesso dei requisiti di cui allarticolo 3 della legge.
2. Le imprese artigiane presentano la denuncia direttamente alle commissioni provinciali per lartigianato, unitamente alla domanda di iscrizione al relativo albo ai fini del riconoscimento della qualifica artigiana; le altre imprese presentano la denuncia direttamente alla camera di commercio, che provvede alliscrizione nel registro delle ditte di cui al teso unico 20 settembre 1934, n. 2011.
3. Le imprese alle quali siano stati riconosciuti i requisiti professionali, hanno diritto ad un certificato di riconoscimento secondo modelli approvati con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato. Il certificato è rilasciato, secondo competenza, dalle commissioni provinciali e dalla camera di commercio, che svolgono anche le attività di verifica di cui allarticolo 19 citato.
4. Copia della dichiarazione di conformità di cui allarticolo 9 della legge, sottoscritta anche dal responsabile tecnico, è inviata a cura dellimpresa alla camera di commercio nella cui circoscrizione limpresa stessa ha la propria sede.
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Art. 4
Verifiche
1. Le verifiche previste dellarticolo 14, comma 1, della legge dovranno essere effettuate dai comuni aventi più di diecimila abitanti nella misura non inferiore al 10% del numero di certificati di abilità o agibilità rilasciati annualmente.
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Art. 5
Dichiarazione di conformità
1. I responsabili degli uffici tecnici delle aziende non installatrici che posseggono i requisiti tecnico-professionali previsti dallarticolo 3 della legge, e che siano preposti alla sicurezza e alla realizzazione degli impianti aziendali possono rilasciare, per tali impianti, la dichiarazione di conformità prevista dallarticolo 9 della legge e dellarticolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
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Art. 6
Adeguamento mediante atto di notorietà e dichiarazione sostitutiva
1. Per gli impianti comuni degli edifici di civile abitazione già conformi ad dettato della legge al momento della entrata in vigore della medesima, per lavori completati antecedentemente, i responsabili dellamministrazione degli stessi possono dimostrare lavvenuto adeguamento mediante atto di notorietà, sottoscritto davanti ad un pubblico ufficiale, nel quale siano indicati gli adeguamenti effettuati.
2. I proprietari delle singole unità abitative che siano nella condizione di cui al comma precedente possono condurre analoga dichiarazione, che ha valore sostitutivo del certificato di conformità di cui allarticolo 9 della legge.
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Art. 7
Norme abrogate
1. Ai sensi dellarticolo 2, comma 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati gli articoli 4, 5, 15, commi 2 e 3, della legge 5 marzo 1990, n. 46, e gli articoli 3, e 7, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447.
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Art. 8
Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore centoottanta giorni dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
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Dato a Roma, addì 18 aprile 1994
SCALFARO
CIAMPI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
CASSESE,
Ministro per la funzione pubblica
SAVONA
Ministro dellindustria, del commercio e dellagricoltura
Visto, 11 Guardasigilli:
CONSO
Registro alla Corte dei conti
il 3 giugno 1994
Atti di Governo,
registro n. 92, foglio n. 27. |
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Il "Commento" 
di SCAME
Chi è il professionista?
Questo decreto fuga ogni dubbio.
Alla sua uscita il Decreto passò quasi inosservato, anche se contiene disposizioni di grande attualità riguardanti l'adeguamento degli impianti tecnici.
Vengono introdotte interessanti innovazioni riguardanti la Dichiarazione di Conformità, le verifiche e la possibilità di far ricorso all'atto notorio per regolarizzare i vecchi impianti.
I vecchi impianti.
Gli impianti elettrici precedenti al 13 marzo 1990 (data di pubblicazione della Legge 46/90) non possiedono la Dichiarazione di Conformità poiché all'epoca non era richiesta.
Possono però considerarsi adeguati quei vecchi impianti che possiedono:
- la presenza di interruttori idonei ad assicurare la protezione dalle sovracorrenti;
- la presenza di isolamento che assicuri la protezione dai contatti diretti;
- la presenza dell'impianto di terra per una corretta protezione dai contatti indiretti.
Gli impianti possono trovarsi nelle seguenti situazioni:
- essere conformi in ogni loro parte alle norme CEI vigenti durante l'installazione;
- non essere realizzati del tutto a norme CEI, ma con requisiti minimi di sicurezza;
- non essere a norme CEI e non avere neanche i requisiti minimi di sicurezza.
Per dare una soluzione ai problemi sorti, il Decreto introduce, a fianco della Dichiarazione di Conformità, l'Atto di Notorietà a cui possono ricorrere solo gli amministratori di condominio e i proprietari di abitazioni.
L'Atto di Notorietà non sostituisce la Dichiarazione di Conformità per impianti realizzati, modificati o ampliati dopo il 13 marzo 1990.
Sono totalmente abrogati gli articoli 4 e 5 della Legge 46/90 e l'articolo 3 del DPR 447/91.
Le imprese installatrici.
L'impresa deve dichiarare:
- l'attività effettivamente svolta;
- il possesso dei requisiti del responsabile tecnico designato.
Il presente Decreto introduce una variazione alla Legge 46/90 che agevola l'attività delle imprese produttrici e commerciali; esse non devono presentare nessuna denuncia alla Camera di Commercio.
Viene inoltre introdotta l'impossibilità per le persone di ottenere il riconoscimento dei requisiti ed il fatto che la Dichiarazione deve essere inviata dall'impresa alla Camera e non dall'utente.
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