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LEGISLAZIONE



DECRETO LEGISLATIVO 277/97

Modificazioni al decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, recante attuazione della direttiva 93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico destinato ad essere utilizzato entro taluni limiti di tensione.

31 Luglio 1997, n° 277


 

Art. 1

1. Il comma 2 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, è abrogato.
Art. 2

1. Il materiale elettrico di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 626, è sottoposto alle misure di vigilanza di cui all'articolo 9 della legge 18 ottobre 1977, n. 791, come sostituito dall'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 626 del 1996.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, chi pone in commercio il materiale elettrico non conforme alle prescrizioni di sicurezza di cui alla citata legge n. 791 del 1977 è punito con la sanzione amministrativa prevista all'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1997.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto chi vende o installa il materiale elettrico di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa prevista all'articolo 9, comma 5, della citata legge n. 791 del 1977.


Il "Commento"
di SCAME


Il Decreto Legislativo steso dal Consiglio dei Ministri nella riunione del 30/07/97, modifica l'articolo 5 del DL 626/96 in materia di Marcatura CE ed elimina il concetto di "messa in servizio" della marcatura CE di Bassa Tensione.

Anche in Italia ora, seppur con qualche mese di ritardo, i prodotti soggetti alla direttiva Bassa Tansione conformi ai requisiti previsti dalla Legge 791/77 e immessi nel mercato prima del 31/12/96 potranno essere liberamente venduti e installati, senza limitazioni di tempo, anche se sprovvisti della Marcatura CE.

I grossiti di materiale elettrico potranno vendere e gli installatori installare senza limitazioni di tempo anche i prodotti non marcati CE purchè siano conformi alla Legge 791/77.

Viene spontaneo chiedersi se in questo modo non vengano penalizzate le aziende serie, come la nostra, che si sono preparate a dovere a questo appuntamento.

Non è così!
Infatti l'articolo 2 di questo decreto introduce di fatto pesanti sanzioni amministrative (da 20 a 120 milioni di lire per i fabbricanti e da 1,5 a 9 milioni di lire per grossisti e installatori) che colpiranno aziende, grossisti ed installatori che violino i requisiti di sicurezza imposti dalla Legge 791/77 premiando le aziende serie e punendo i "soliti furbi".

Di fatto, con questa nuova Legge, l'attenzione del mercato si sposterà dalla marcatura amministrativa CE al rispetto delle norme e quindi al marchio IMQ consentendo ai grossisti, istallatori ed utilizzatori finali di effettuare scelte più precise fra aziende serie ed aziende poco serie.


INDICE

Rev.08.0808      

 


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