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LEGISLAZIONE



DECRETO LEGISLATIVO 81/2008

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

9 aprile 2008, n. 81

pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101
del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108


 

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117 della Costituzione;

Vista la legge 3 agosto 2007, n. 123, recante: misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, recante: norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, recante norme generali per l'igiene del lavoro;

Visto il decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277, recante: attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n. 86/188/CEE e n. 88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro, a norma dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212;

Visto il decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, recante: attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro;

Visto il decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, recante: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, recante attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, recante attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili;

Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300;

Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30;

Vista la direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187, recante attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche;

Vista la direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, concernente le prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche);

Vista la legge comunitaria 2006 del 6 febbraio 2007, n. 13 recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee;

Visto il decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 257, recante attuazione della direttiva 2004/40/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici);

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 marzo 2008;

Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro;

Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella riunione del 12 marzo 2008;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 1° aprile 2008;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale, della salute, delle infrastrutture, dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri per le politiche europee, della giustizia, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'interno, della difesa, della pubblica istruzione, della solidarieta' sociale, dell'universita' e della ricerca, per gli affari regionali e le autonomie locali e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

 

 

(Riportiamo solo il sommario,
per il testo vedi gli allegati)

 

Titolo I
PRINCIPI COMUNI

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Sistema istituzionale
Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

Sezione I - Misure di tutele e obblighi
Sezione II - Valutazione dei rischi
Sezione III - Servizio di prevenzione e protezione
Sezione IV - Formazione, informazione e addestramento
Sezione V - Sorveglianza sanitaria
Sezione VI - Gestione delle emergenze
Sezione VII - Consultazione e partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori
Sezione VIII - Documentazione tecnico amministrativa e statistiche degli infortuni e delle malattie professionali

Capo IV - Disposizioni penali

Sezione I - Sanzioni
Sezione II - Disposizioni in tema di processo penale

Titolo II
LUOGHI DI LAVORO

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Sanzioni

Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individuale
Capo III - Impianti e apparecchiature elettriche

Titolo IV
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota

Sezione I - Campo di applicazione
Sezione II - Disposizioni di carattere generale
Sezione III - Scavi e fondazioni
Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname
Sezione V - Ponteggi fissi
Sezione VI - Ponteggi movibili
Sezione VII - Costruzioni edilizie
Sezione VIII - Demolizioni

Capo III - Sanzioni

Titolo V
SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Sanzioni

Titolo VI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Sanzioni

Titolo VII
ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti
Capo III - Sanzioni

Titolo VIII
AGENTI FISICI

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al rumore durante il lavoro
Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni
Capo IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a campi elettromagnetici
Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali
Capo VI - Sanzioni

Titolo IX
SOSTANZE PERICOLOSE

Capo I - Protezione da agenti chimici
Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni

Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro
Sezione III - Sorveglianza sanitaria

Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I - Disposizioni generali
Sezione II - Obblighi del datore di lavoro

Capo IV - Sanzioni

Titolo X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
Capo III - Sorveglianza sanitaria
Capo IV - Sanzioni

Titolo XI
PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

Capo I - Disposizioni generali
Capo II - Obblighi del datore di lavoro
Capo III - Sanzioni

Titolo XII
DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE

Titolo XIII
NORME TRANSITORIE E FINALI

ALLEGATI

Allegato I - Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale
Allegato II - Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi
Allegato III - Cartella sanitaria e di rischio
Allegato IV - Requisiti dei luoghi di lavoro
Allegati da V a VIII
Allegato IX -
Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all'art. 89 comma 1, lettera a)
Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'art. 100, comma 1
Allegato XII - Contenuto della notifica preliminare di cui all'art. 99
Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
Allegato XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori
Allegato XV - Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
Allegato XVI - Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale
Allegati da XVIII a XLVIII
Allegato XLIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive
Allegato L - (articolo 293, articolo 294, comma 2, lettera d), articolo 295, commi 1 e 2)
Allegato LI - (articolo 293, comma 3) - Segnale di avvertimento per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive.

 


DOCUMENTAZIONE
(file in formato .pdf)

Il testo unico (~ 8,5 Mb)
Allegati da I a VII (~ 5,2 Mb)
Allegati da IX a XXXIII (~ 3,8 Mb)
Allegati da XXXIV a LI (~ 2,2 Mb)

 

 
 


Il "Commento"
di SCAME


Ecco il nuovo testo unico sulla sicurezza!

logoÈ attualmente disponibile il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, chiamato anche Testo Unico.

Adempimenti :

  • Entro 90 giorni dal 30 aprile 2008
    Valutazione dei rischi e conseguente elaborazione del documento.
  • Entro 18 mesi dal 15 maggio 2008
    Valutazione dei rischi per i datori di lavoro delle imprese che occupano fino a 10 lavoratori.
  • Entro il 31 dicembre 2008
    Documento di valutazione dei rischi interferenti ( DUVRI ) è un allegato ai contratti di appalto e d’opera.
  • Entro 12 mesi dal 15 maggio 2008
    Corsi di formazione per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP ( durata minima di 16 ore e massima di 46 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro ).
  • Entro 12 mesi dal 15 maggio 2008
    Corsi di aggiornamento per il datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti di RSPP.
  • In vigore dal 26 aprile 2010
    disposizioni relative all’esposizione a radiazioni ottiche artificiali.
  • 30 aprile 2012
    disposizioni relative ai rischi di esposizione ai campi elettromagnetici.

 

ABROGAZIONI

Il nuovo Decreto legislativo, composto da 306 articoli e da 51 allegati tecnici, prevede l’abrogazione delle seguenti norme:

  • DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro
  • DPR 7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni
  • DPR 19 marzo 1956, n. 303 sull’igiene del lavoro, fatta eccezione per l’articolo 64
  • D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sul rischio chimico, fisico e biologico
  • D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
  • D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulla segnaletica di sicurezza
  • D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili
  • D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche
  • articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248 (“pacchetto Bersani”)
  • articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 sul riassetto e riforma della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro
  • Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo incompatibile con lo stesso.

logo

Il Decreto regolamenta tutti gli aspetti della tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, definendo i soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e dei meccanismi di delega di funzioni.

Il Decreto stabilisce anche regole più ferree e inasprisce le sanzioni per la noncuranza delle regole di prevenzione e protezione.

L’elaborato ha l’obiettivo di semplificare alcune procedure oltre che migliorare e integrare alcune tra le più importanti norme sulla sicurezza.

 

PRINCIPALI NOVITA'

Le novità più rilevanti del Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro sono:

Aspetti generali
logoPer quanto riguarda gli aspetti generali viene attuato un ampliamento del campo di applicazione delle norme sulla salute e la sicurezza a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di lavoratore o lavoratrice, in particolare:
- articolo 3, comma 1 .. si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a tutte le tipologie di rischio.
- articolo 3, comma 4 .. si applica a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché ai soggetti ad essi equiparati.
Inoltre, i datori di lavoro dovranno effettuare la valutazione dei rischi per i loro dipendenti sulla base di procedure standardizzate. Per gli istituti di istruzione, universitari e di formazione professionale vigerà l’obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un numero adeguato di addetti. Con questo nuovo decreto saranno inoltre rafforzate le prerogative delle rappresentanze in azienda, tramite la figura del “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza”, il quale dovrà, come già attualmente avviene, seguire appositi percorsi formativi. Verranno anche finanziate azioni promozionali private e pubbliche: in particolare saranno supportati i progetti formativi della micro, piccole e medie imprese. Sarà poi vietata l’attività di consulenza da parte del personale addetto alla vigilanza nelle piccole aziende e si attuerà un’opera di valorizzazione degli organismi paritetici.

Formazione
logoNell’ambito della formazione verrà innanzitutto introdotta l’obbligatorietà della stessa per le forme di lavoro atipiche. Verrà poi rafforzata la formazione dei lavoratori, dei Rappresentati dei lavoratori per la sicurezza e dei datori di lavoro responsabili dell’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione. Gli ultimi citati dovranno anche seguire un corso di formazione di durata minima di 16 ore e massima di 46 e frequentare corsi di aggiornamento. Infine, gli istituti scolastici e universitari avranno la possibilità di inserire in ogni attività di formazione professionale percorsi di istruzione per favorire la cultura della sicurezza sui posti di lavoro.

Qualificazione
logoImportanti novità riguardano anche la regolamentazione di appalti e subappalti, dove verrà introdotto il concetto di “qualificazione delle imprese”. Le imprese dovranno infatti dimostrare di avere i requisiti necessari per essere riconosciute “qualificate” e poter di conseguenza partecipare alle gare relative agli appalti. Viene inoltre confermata la necessità di un documento unico di valutazione dei rischi interferenti per i lavori in appalto (DUVRI). I contratti di appalto o subappalto che non indichino esplicitamente i costi della sicurezza verranno poi considerati nulli. Particolare attenzione in questo ambito è stata posta anche sui datori di lavoro, i quali oltre a verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici, dovranno fornire ad esse informazioni dettagliate sui rischi esistenti nell’ambiente in cui lavoreranno e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alle proprie attività. Si dovrà pertanto formare una sorta di cooperazione tra l'impresa appaltante e impresa appaltatrice al fine di elaborare un unico documento di valutazione dei rischi, che indichi le misure adottate per eliminare e ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Delega
logoIl nuovo decreto legifera anche il caso di delega di funzione da parte di un datore di lavoro, che dovrà risultare da un atto scritto con data certa. Il delegato dovrà ovviamente possedere tutti i requisiti di esperienza e professionalità necessari e accettare per iscritto la delega stessa. Esso godrà quindi di tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo della specifica funzione delegata e dovrà occuparsi autonomamente della spesa necessaria alla sua realizzazione.

Sanzioni
logoCi sono novità anche per quanto riguarda l’apparato sanzionatorio, che non sarà più limitato alla fine del titolo I (principi comuni), ma si estenderà anche alla fine di ciascun titolo specifico, con l’utilizzo del criterio di “specialità”. Verranno inoltre inasprite le sanzioni per i datori di lavoro che non provvederanno alla nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e alla effettuazione della valutazione dei rischi (arresto da sei mesi a un anno). Gli organi ispettivi del Ministero del Lavoro avranno la facoltà di sospendere l’attività nel caso in cui si verificassero gravi violazioni riguardanti le norme di sicurezza e tutela dei lavoratori come indicato dall’Allegato I del Decreto Legislativo 81/2008.

Organizzazione e gestione
logoL’articolo 30 stabilisce i Modelli di organizzazione e di gestione introducendo quindi una norma specifica sul “modello di organizzazione e gestione”, che in sede di prima applicazione deve essere conforme alle Linee guida UniInail per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (Sgl) del 28 settembre 2001 o in alternativa il British Standard OHSAS 18001:2007. La scelta esimerà le aziende dalla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.
Le aziende che adotteranno questo modello dovranno adempiere a tutti gli obblighi giuridici riguardanti:
1. La valutazione dei rischi e l’adozione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
2. Il rispetto degli standard di legge inerenti ai luoghi di lavoro, alle attrezzature, agli agenti chimici, fisici e biologici;
3. Le attività organizzative, come la gestione degli appalti, consultazioni periodiche con i lavoratori per la sicurezza, le emergenza e i soccorsi;
4. Altre attività, quali la sorveglianza sanitaria, la formazione dei lavoratori, la vigilanza riguardante il rispetto delle procedure di sicurezza;
5. Il controllo periodico dell’efficacia delle procedure adottate;
6. L’acquisizione delle certificazioni e dei documenti necessari a norma di legge;

Queste sono alcune delle nuove norme presenti nel Testo Unico sulla Sicurezza del Lavoro, e saremo sicuramente grati di fornirvi ulteriori approfondimenti, qualora ne venissimo a conoscenza.

 

 


INDICE

Rev.08.0808      

 


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