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LEGISLAZIONE



LEGGE 186/68

Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.

1 Marzo 1968, n° 186


 

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.
Art. 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte.
La presente legge, munita dei sigilli dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° marzo 1968

SARAGAT

Moro - Andreotti

Visto, il Guardasigilli:
Reale




Il "Commento"
di SCAME


La regola dell'arte

Viene introdotto un concetto molto interessante: "la regola dell'arte".
Tale regola la si trova scritta nelle Norme Tecniche stese dal CEI (per l'Italia).
Le Norme Tecniche offrono una garanzia sulla bontà di un impianto, di un prodotto o di una macchina, sia a chi lo produce, sia a chi lo acquista.
La Norma Tecnica in vigore è quanto di meglio si possa offrire in termini di sicurezza.

Non è escluso che una buona Norma Tecnica la si possa tovare anche al di fuori delle Norme CEI.


INDICE


Rev.: 2.10

Rev.08.0919      

 


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