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LEGGE 186/68
Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici.
1 Marzo 1968, n° 186
| La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
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Art. 1
Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte. |
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Art. 2
I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati secondo le norme del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte. |
La presente legge, munita dei sigilli dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto d'obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 1° marzo 1968
SARAGAT
Moro - Andreotti
Visto, il Guardasigilli:
Reale |
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Il "Commento" 
di SCAME
La regola dell'arte
Viene introdotto un concetto molto interessante: "la regola dell'arte".
Tale regola la si trova scritta nelle Norme Tecniche stese dal CEI (per l'Italia).
Le Norme Tecniche offrono una garanzia sulla bontà di un impianto, di un prodotto o di una macchina, sia a chi lo produce, sia a chi lo acquista.
La Norma Tecnica in vigore è quanto di meglio si possa offrire in termini di sicurezza.
Non è escluso che una buona Norma Tecnica la si possa tovare anche al di fuori delle Norme CEI.
INDICE
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