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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - Dpr 447/91
Regolamento di attuazione della Legge 5 Marzo 1990 n. 46 in materia di sicurezza degli impianti.
6 Dicembre 1991, n° 447
Il Presidente della Repubblica
Visto lart. 87, quinto comma della Costituzione;
Visto lart. 15 della legge 5 marzo 1990, n. 46, recante norme per la sicurezza degli impianti;
Vista lart. 17, comma 1, lettera b), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nelladunanza generale del 27 giugno 1991;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 6 novembre 1991;
Sulla proposta del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato;
EMANA
il seguente regolamento:
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Art. 1
Ambito di applicazione
1. Per edifici adibiti ad uso civile, ai tini del comma 1 dellart. 1 della legge 5 marzo 1990, n. 46, di seguito denominata "legge", si intendono le unità immobiliari o la parte di esse destinate ad uso abitativo, a studio professionale o a sede di persone giuridiche private, associazioni, circoli o conventi e simili.
2. Sono soggetti allapplicazione della legge, per quanto concerne i soli impianti elettrici di cui allart. 1, comma 1, lettera a), della legge, anche gli edifici adibiti a sede di società, ad attività industriale, commerciale o agricola o comunque di produzione o di intermediazione di beni o servizi, gli edifici di culto, nonché gli immobili destinati ad uffici, scuole, luoghi di cura, magazzini o depositi o in genere a pubbliche finalità, dello Stato o di enti pubblici territoriali, istituzionali o economici.
3. Per impianti di utilizzazione dellenergia elettrica si intendono i circuiti di alimentazione degli apparecchi utilizzatori e delle prese a spina con esclusione degli equipaggiamenti elettrici delle macchine, degli utensili, degli apparecchi elettrici in genere. Nellambito degli impianti elettrici rientrano anche quelli posti allesterno di edifici se gli stessi sono collegati ad impianti elettrici posti allinterno. Gli impianti luminosi pubblicitari rientrano altresì nello stesso ambito qualora siano collegati ad impianti elettrici posti allinterno.
4. Per impianto radiotelevisivo ed elettronico si intende la parte comprendente tutte le componenti necessarie alla trasmissione ed alla ricezione dei segnali e dei dati ad installazione fissa funzionanti in bassissima tensione, mentre tutte le componenti funzionanti a tensione di rete nonché i sistemi di protezione contro le sovratensioni sono da ritenersi appartenenti allimpianto elettrico. Per gli impianti telefonici interni collegati alla rete pubblica, continua ad applicarsi il decreto 4 ottobre 1982 del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 8 del 10 gennaio 1983, con riferimento allautorizzazione, allinstallazione e agli ampliamenti degli impianti stessi.
5. Per impianto del gas a valle del punto di consegna si intende linsieme delle tubazioni e dei loro accessori dal medesimo punto di consegna allapparecchio utilizzatore, linstallazione ed i collegamenti del medesimo, le predisposizioni edili e/o meccaniche per la ventilazione del locale dove deve essere installato lapparecchio, le predisposizioni edili e/o meccaniche per lo scarico allesterno dei prodotti della combustione.
6. Per impianti di protezione antincendio si intendono gli idranti, gli impianti di spegnimento di tipo automatico e manuale nonché gli impianti di rilevamento di gas, fumo e incendio.
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Art. 2
Requisiti tecnico-professionali
1. Con la dizione "alle dirette dipendenze di unimpresa del settore" di cui allart. 3, comma 1, lettera b) e c), della legge deve intendersi non solo il rapporto di lavoro subordinato ma altresì ogni altra forma di collaborazione tecnica continuativa nellambito dellimpresa artigiana da pane del titolare, dei socio dei familiari.
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Art. 3
Certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali
1. Il certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali è rilasciato alle imprese artigiane dalla commissione provinciale per lartigianato che ha provveduto allaccertamento dei requisiti a norma dellart. 4 della legge o al riconoscimento degli stessi a norma dellart. 5, comma 1.
2. Alle altre imprese singole o associate o al responsabile tecnico di cui al comma 2 dellart. 1 della legge, il certificato di riconoscimento è rilasciato dalla camera di commercio competente presso la quale è stata presentata la domanda di cui allart. 5, comma 2, della legge o presso la quale si è concluso positivamente laccertamento di cui allart. 4 della legge ad opera della commissione nominata dalla giunta della medesima camera di commercio.
3. Il certificato è rilasciato sulla base di modelli approvati con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, che fisserà altresì le modalità per leffettuazione di periodiche verifiche circa la permanenza in capo alle imprese dei requisiti tecnico-professionali.
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Art. 4
Progettazione degli impianti
1. Fatta slava lapplicazione di norme che impongono una progettazione degli impianti, la redazione del progetto di cui allart. 6 della legge è obbligatoria per "installazione", la trasformazione e lampliamento dei seguenti impianti:
a) per gli impianti elettrici di cui allart. 1, comma 1, lettera a), della legge, per tutte le utenze condominiali di uso comune aventi potenza impegnata superiore a 6 kW e per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 m²; per gli impianti effettuati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligato il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1200 VA rese dagli alimentatori;
b) per gli impianti di cui allart. 1, comma 2, della legge relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 (inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione qualora la superficie superi i 200 m²;
c) il progetto è comunque obbligatorio per gli impianti elettrici con potenza impegnata superiore o uguale a 1,5 kW per tutta lunità immobiliare provvista, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del comitato elettrotecnico italiano (CEI), in caso di locali adibiti ad uso medico per i quali sussista, pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio;
d) per gli impianti di cui allart. 1, comma 1, lettera b), della legge, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 m³ dotati di impianti elettrici soggetti a normativa specifica CEI o in edifici con volume superiore a 200 mc e con unaltezza superiore a 5 metri;
e) per gli impianti di cui allart. 1, comma 1, lettera c), della legge, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché per gli impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;
f) per gli impianti di cui allart. 1, comma 1, lettera e), della legge, per il trasporto e lutilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 34,8 kW o di gas medicali per uso ospedaliero e simili, nel caso di stoccaggi;
g) per gli impianti di cui allart. 1, comma 1, lettera g), della legge, qualora siano inseriti in unattività soggetta al rilascio del certificato prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o agli apparecchi di rilevamento sono in numero poh o superiore a 10;
2. I progetti debbono contenere gli schemi dellimpianto e i disegni planimetrici, nonché una relazione tecnica sulla consistenza e sulla tipologia dellinstallazione, della trasformazione o dellampliamento dellimpianto stesso, con particolare riguardo allindividuazione dei materiali e componenti da utilizzare e alle misure di prevenzione e di sicurezza da adottare. Si considerano redatti secondo la buona tecnica professionale i progetti elaborati in conformità alle indicazioni delle guide dellEnte italiano di unificazione (UNI) e del CEI.
3. Qualora limpianto a base di progetto sia variato in opera, il progetto presentato deve essere integrato con la necessaria documentazione tecnica attestante tali varianti in corso dopera, alle quali, oltre che al progetto, "installatore" deve fare riferimento nella sua dichiarazione di conformità.
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Art. 5
Installazione degli impianti
1. I materiali e componenti costruiti secondo le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dellUNI e del CEI, nonché nel rispetto della legislazione tecnica vigente in materia di sicurezza, si considerano costruiti a regola darte.
2. Si intendono altresì costruiti a regola darte i materiali ed i componenti elettrici dotati di certificati o attestati di conformità alle norme armonizzate previste dalla legge 18 ottobre 1977, n. 791, o dotati altresì di marchi di cui allallegato IV del decreto del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato 13 giugno 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 1989.
3. Gli impianti realizzati in conformità alle norme tecniche dellUNI e del CEI, nonché alla legislazione tecnica vigente si intendono costruiti a regola darte.
4. Nel caso in cui per i materiali e i componenti gli impianti non siano state seguite le norme tecniche per la salvaguardia della sicurezza dellUNI e del CEI, linstallatore dovrà indicare nella dichiarazione di conformità la norma di buona tecnica adottata.
5. In tale ipotesi si considerano a regola darte i materiali, componenti ed impianti per il cui uso o la cui realizzazione siano state rispettate le normative emanate dagli organismi di normalizzandone di cui allallegato II della direttiva n. 83/189/CEE, se dette norme garantiscono un livello di sicurezza equivalente.
6. Per interruttori differenziali ad alta sensibilità si intendono quelli aventi corrente differenziale nominale non superiore ad 1A. Gli impianti elettrici devono essere dotati di interruttori differenziali con il livello di sensibilità più idoneo ai fini della sicurezza nellambiente da proteggere e tale da consentire un regolare funzionamento degli stessi. Per sistemi di protezione equivalente ai fini del comma 2 dellart. 7 della legge, si intende ogni sistema di protezione previsto dalle norme CEI contro i contratti indiretti.
7. Con riferimento alle attività produttive si applica lelenco delle norme generali di sicurezza riportate nellart. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 31 marzo 1989, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 93 del 21 aprile 1989. 8. Per ladeguamento degli impianti già realizzati alla data di entrata in vigore della legge è consentita una suddivisione dei lavori in fasi operative purché ladeguamento complessivo avvenga comunque nel triennio previsto dalla legge, vengano rispettati i principi di progettandone obbligatoria con riferimento alla globalità dei lavori e venga rilasciata per ciascuna fase la dichiarazione di conformità che ne attesti lautonoma funzionalità e la sicurezza. Si considerano comunque adeguati gli impianti elettrici preesistenti che presentino i seguenti requisiti: sezionamento e protezione contro le sovracorrenti, posti allorigine dellimpianto, protezione contro i contatti diretti, protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
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Art. 6
Attività di normazione tecnica
1. LUNI ed il CEI svolgono lattività di elaborazione di specifiche tecniche per la salvaguardia della sicurezza di cui allart. 7 della legge, anche sulla base di indicazioni del Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato - Direzione generale della produzione industriale e di osservazioni della commissione permanente di cui allart. 15, comma 2, della legge ed inviano semestralmente alla Direzione generale predetta la descrizione dei lavori svolti in tale settore, per "attribuzione delle somme, di cui allart. 8 della legge, che verranno erogate secondo criteri da determinarsi con regolamento del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, di concerto con il Ministro del tesoro.
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Art. 7
Dichiarazione di conformità
1. La dichiarazione di conformità viene resa sulla base di modelli sposti con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, sentiti lUNI e il CEI.
2. La dichiarazione di conformità è rilasciata anche sugli impianti realizzati dagli Uffici tecnici interni delle ditte non installatrici, intendendosi per uffici tecnici interni le strutture aziendali preposte allimpiantistica.
3. Copia della dichiarazione è inviata dal committente alla commissione provinciale per lartigianato o a quella insediata presso la camera di commercio.
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Art. 8
Manutenzione degli impianti
1. Per la manutenzione degli impianti di ascensori e montacarichi in servizio privato continuano ad applicarsi le disposizioni di cui allart. 5 della legge 24 ottobre 1942, n. 1415.
2. Per interventi di ordinaria manutenzione degli impianti si intendono tutti quelli finalizzati a contenere il degrado normale duso nonché a far fronte ad eventi accidentali che comportino la necessità di primi interventi, che comunque non modifichino la struttura essenziale dellimpianto o la loro destinazione duso.
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Art. 9
Verifiche
1. Per lesercizio della facoltà prevista dallart. 14 della legge, gli enti interessati operano la scelta del libero professionista nellambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio e comprendenti più sezioni secondo le rispettive competenze.
Gli elenchi sono formati annualmente sulla base di documentata domanda di iscrizione e approvati dal Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato.
2. Con decreto del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, sentiti gli ordini e i collegi professionali, sono adottati schemi uniformi di elenchi e di sezioni a cui dovranno adeguarsi gli elenchi e le sezioni predisposti dalle camere di commercio.
3. I soggetti direttamente obbligati ad ottemperare a quanto previsto dalla legge devono conservare tutta la documentazione amministrativa e tecnica e consegnarla allavente causa in caso di trasferimento dellimmobile a qualsiasi titolo, nonché devono darne copia alla persona che utilizza i locali.
4. Allatto della costruzione o ristrutturazione delledificio contenente gli impianti di cui allart. 1, comma 1 e 2, della legge, il committente o il proprietario affiggono ben visibile un cartello che, oltre ad indicare gli estremi della concessione edilizia ed informazioni relative alla parte edile, deve riportare il nome dellinstallatore dellimpianto o degli impianti e , qualora sia previsto il progetto, il nome del progettista dellimpianto o degli impianti.
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Art. 10
Sanzioni
1. Le sanzioni amministrative, di cui allart. 16, comma 1, della legge, vengono determinate nella misura variabile tra il minimo e il massimo, con riferimento alla entità e complessità dellimpianto, al grado di pericolosità ed alle circostanze obiettive e soggettive della violazione.
2. Le sanzioni amministrative sono aggiornate ogni cinque anni con regolamento del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, sulla base dellevoluzione tecnologica in materia di prevenzione e sicurezza e della svalutazione monetaria.
3. Le violazioni della legge accertate, mediante vetrificato in qualunque altro modo, a carico delle imprese installatrici sono comunicate alla commissione di cui allart. 4 della legge, competente per territorio, che provvede alliscrizione nellalbo provinciale delle imprese artigiane o nel registro delle ditte in cui limpresa inadempiente risulta iscritta, mediante apposito verbale.
4. La violazione reiterata per più di tre volte delle norme relative alla sicurezza degli impianti da parte delle imprese abilitate comporta altresì, in casi di particolare gravità, la sospensione temporanea delliscrizione delle medesime imprese dal registro delle ditte o dallalbo provinciale delle imprese artigiane, su proposta dei soggetti accertatori e su giudizio delle commissioni che sovraintendono alla tenuta dei registri e degli albi.
5. Dopo la terza violazione delle norme riguardanti la progettazione e i collaudi, i soggetti accertatori propongono agli ordini professionali provvedimenti disciplinari a carico dei professionisti iscritti nei rispettivi albi.
6. Allapplicazione delle sanzioni di cui al presente articolo provvedono gli uffici provinciali dellindustria, del commercio e dellartigianato.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 6 dicembre 1991
COSSIGA
Andreotti,
Presidente del Consiglio dei Ministri
Bodrato,
Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato
Visto, Il Guardasigilli:
Martelli
Registrato alla Corte dei conti
il 7 febbraio 1992
Atti di Governo,
registro n. 85, foglio n. 4. |
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Il "Commento" 
di SCAME
Queste disposizioni legislative prescrivono lobbligo di fare ricorso ad installatori qualificati nel caso installazione, ampliamento o manutenzione degli impianti.
La parte più importante della legge è sicuramente la Dichiarazione di Conformità, che molto spesso, viene ridotta ad una semplice firma su un determinato modulo. Il titolare dellimpresa sottovaluta il fatto che, sottoscrivendo tale dichiarazione, si assume delle responsabilità. Prima di firmare, è necessario effettuare degli accertamenti.
Linstallatore deve utilizzare componenti recanti il marchio IMQ o equivalenti europei oppure componenti sprovvisti di marchio IMQ, ma dotati di dichiarazione del costruttore sulla base di norme, componenti dotati di marcatura CE o equivalenti europei. Linstallatore, acquistando materiali, deve prestare molta attenzione a queste prescrizioni.
La Dichiarazione deve riportare i seguenti allegati:
progetto (se obbligatorio);
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relazione con tipologie dei materiali utilizzati
con un riassunto sulle informazioni principali dellimpianto, una relazione in cui si dichiara di aver utilizzato componenti conformi alle norme, schede dei componenti utilizzati;
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scheda dellimpianto realizzato
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riferimento a dichiarazioni precedenti;
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copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico - professionali.
INDICE
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