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LEGISLAZIONE



DECRETO MINISTERIALE 22/04/92

Formazione degli elenchi dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti.

22 Aprile 1992


 

Il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato

Visto l’art. 14 della legge 5 marzo 1990, n. 46, che individua i soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti;
Visto l’art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1991, n. 447, concernente la scelta del libero professionista nell’ambito di appositi elenchi conservati presso le camere di commercio;
Sentiti gli ordini ed i colleghi professionali;

DECRETA:

Art. 1
Elenchi

Gli elenchi previsti dall’art. 9 del regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, sono formati, secondo i modelli Allegati A e B, distintamente per i laureati in ingegneria e per i diplomati periti industriali, nei rispettivi ambiti di competenza attribuiti per legge.

Art. 2
Domanda di iscrizione

In relazione al potere di approvazione degli elenchi, attribuito dal regolamento del 6 dicembre1991, n. 447, al Ministero dell’industria, del commercio e dell’artigianato, i richiedenti debbono rivolgere domanda alla locale camera di commercio, anche per il tramite degli ordini professionali e dei colleghi di appartenenza, corredandola dei documenti e dei certificati riportati in allegato C precisando la categoria (ingegneri o periti) e la sezione di interesse.


Roma, 22 aprile 1992.

Il Ministro: BODRATO


INDICE


Rev.: 2.10

Rev.08.0919      

 


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