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DECRETO LEGISLATIVO 115/95
Attuazione della direttiva 92/59/CEE relativa alla sicurezza generale dei prodotti.
17 Marzo 1995, n° 115
Gazzetta Ufficiale 20 Aprile 1995 n° 92
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed in particolare lart. 43, recante la delega al Governo per lattuazione della direttiva 92/59/CEE del Consiglio del 29 giugno 1992 relativa alla sicurezza generale dei prodotti;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1995; Acquisiti i pareri delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 marzo 1995;
Su proposta del ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dellUnione europea e del Ministro dellindustria, del commercio e dellartigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazie e giustizia, del tesoro e della previdenza sociale, delle finanze e della sanità;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
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Art. 1
Obiettivo e ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto sono intese a garantire che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano laddove non esistono, nella normativa vigente, disposizioni specifiche sulla sicurezza dei prodotti; in particolare:
a) se una normativa specifica disciplina gli obblighi di sicurezza di un prodotto, gli articoli 2, 3 e 4 non si applicano a tale prodotto;
b) se una normativa specifica disciplina solo taluni requisiti di sicurezza o categoria di rischio di un prodotto, le disposizioni del presente decreto si applicano solo per gli aspetti non disciplinati.
3. Le disposizioni del presente decreto non si applicano ai prodotto di cui al decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 123.
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Art. 2
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) prodotto:
il prodotto nuovo, di seconda mano o rimesso a nuovo destinato al consumatore o suscettibile di essere utilizzato dal consumatore, ceduto a titolo oneroso o a titolo gratuito nell'ambito di un'attività commerciale; tuttavia le disposizioni del presente decreto non si applicano al prodotto di seconda mano ceduto come pezzo dantiquariato o come prodotto da riparare o da rimettere a nuovo prima dellutilizzazione, purché il cedente ne informi per iscritto il cessionario;
b) prodotto sicuro:
il prodotto che, in condizioni di uso normale o ragionevolmente prevedibile, compresa la durata, non presenta alcun rischio oppure presenta unicamente rischi minimi compatibili con limpiego del prodotto o considerati accettabili nellosservanza di un livello elevato di tutela della salute e della sicurezza delle persone, in funzione, in particolare, dei seguenti elementi:
- 1) caratteristiche del prodotto, in particolare composizione, imballaggio, modalità di assemblaggio e di manutenzione;
- 2) effetto del prodotto su altri prodotti, quando è ragionevolmente prevedibile il loro uso congiunto;
- 3) presentazione del prodotto, etichettatura, eventuali istruzioni per luso, eliminazione nonché qualsiasi altra indicazione o informazione fornita dal produttore;
- 4) categorie di consumatori che si trovano in condizioni di maggiore rischio nellutilizzazione del prodotto, con particolare riguardo ai minorenni;
c) prodotto pericoloso:
il prodotto che non risponde alla definizione di "prodotto sicuro" ai sensi della lettera b); la possibilità di raggiungere un livello di sicurezza superiore a quello della normativa vigente o di procurarsi altri prodotti che presentano un rischio minore non costituisce un motivo sufficiente per considerare un prodotto "pericoloso"
d) produttore:
- 1) il fabbricante del prodotto stabilito nella Comunità europea e qualsiasi altra persona individuale come tale mediante lapposizione sul prodotto del nome, del marchio o di altro segno distintivo, o colui che rimette a nuovo il prodotto;
- 2) il rappresentante con sede nella Comunità europea, quando il fabbricante ha sede in un Paese terzo, o, in mancanza, limportatore del prodotto,
- 3) gli altri operatori professionali della catena di commercializzazione, quando la loro attività può incidere sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto;
e) distributore:
loperatore professionale della catena di commercializzazione la cui attività non incide sulle caratteristiche di sicurezza del prodotto.
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Art. 3
Obblighi del produttore e del distributore
1. Il produttore deve immettere sul mercato solo prodotti sicuri.
2. Il produttore deve fornire al consumatore le informazioni utili alla valutazione e alla prevenzione dei pericoli derivanti dalluso normale, o ragionevolmente prevedibile, del prodotto, se non sono immediatamente percettibili senza adeguati avvertenze.
3. oltre quanto previsto al comma 2, il produttore deve adottare misure adeguate in relazione alle caratteristiche del prodotto per consentire lindividuazione dei pericoli connessi al suo uso, coma la marcatura del prodotto o della partita di prodotti in modo da poterne consentire lidentificazione singolarmente o per lotti, le verifiche mediante campionamento, lesame dei reclami presentati e linformazione dei distributori in merito ai risultati dei controlli.
4. Il produttore, il quale accerta che un prodotto non è sicuro deve prendere tutte le iniziative necessarie per garantire limmissione e la presenza sul mercato di prodotti sicuri, ivi compreso, ove necessario e con spese a proprio carico, il ritiro del prodotto dal mercato; lesito dei controlli svolti deve essere comunicato al distributore qualora siano necessari adempimenti da parte di questultimo ai sensi del comma 5.
5. Il distributore deve agire con diligenza nellesercizio della sua attività per garantire limmissione sul mercato di prodotti sicuri, in particolare, è tenuto:
a) a non distribuire prodotti di cui conosce o avrebbe dovuto conoscere la pericolosità in base alle informazioni in suo possesso e nella sua qualità di operatore professionale;
b) a favorire il controllo sulla sicurezza del prodotto immesso sul mercato, trasmettendo le informazioni concernenti i rischi derivanti dalluso del prodotto al produttore, alle autorità competenti e collaborando alle azioni intraprese per evitare tali rischi
6. Il produttore e il distributore sono tenuti a consentire i controlli, conformemente alle modalità previste e ad assicurarsi agli incaricati la necessaria assistenza per lesercizio delle loro funzioni, anche impartendo opportune istruzioni ai propri dipendenti.
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Art. 4
Presunzione e valutazione della sicurezza
1. In mancanza di specifiche disposizioni comunitarie si presume sicuro il prodotto conforme alla normativa vigente nello Stato membro in cui il prodotto è commercializzato.
2. In assenza della normativa specifica di cui al comma 1, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali non cogenti che recepiscono una norma europea o, se esistono, alle specifiche tecniche comunitarie.
3. In assenza delle norme o specifiche tecniche di cui al comma 2, la sicurezza del prodotto è valutata in base alle norme nazionali emanate dagli organismi nazionali di normalizzazione, ai codici di buona condotta in materia di sicurezza vigenti nel settore interessato ovvero a metodologie di controllo innovative nonché al livello di sicurezza che i consumatori possono ragionevolmente aspettarsi.
4. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 le autorità competenti adottano le misure necessarie per limitare limmissione sul mercato o chiedere il ritiro dal mercato del prodotto, se questo si rivela comunque pericoloso per la salute e la sicurezza del consumatore.
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Art. 5
Procedure di consultazione e coordinamento
1. I Ministeri dellindustria, del commercio e dellartigianato, della sanità, del lavoro e della previdenza sociale, dellinterno, delle finanze e dei trasporti, competenti per i controlli di cui allart. 6, provvedono, nellambito delle ordinarie disponibilità di bilancio, alla realizzazione di un sistema di scambio rapido di informazioni attraverso un adeguato supporto informativo in conformità alle prescrizioni stabilite in sede comunitaria che consenta anche larchiviazione e la diffusione delle informazioni.
2. I criteri per il coordinamento dei controlli previsti dallart. 6 sono stabiliti in una apposita conferenza di servizi fra i competenti uffici dei Ministeri di cui al comma 1 da convocare almeno due volte lanno presso il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato.
3. La conferenza di cui al comma 2 tiene conto anche dei dati raccolti ed elaborati nellambito del sistema comunitario di informazione sugli incidenti domestici e del tempo libero.
4. Alla conferenza di cui al comma 2 possono presentare osservazioni gli organismi di categoria della produzione e della distribuzione nonché le associazioni di tutela degli interessi dei consumatori e degli utenti operanti a livello nazionale, secondo le modalità definite dalla conferenza medesima.
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Art. 6
Controlli
1. Le amministrazioni di cui allart. 5, comma 1, secondo le rispettive competenze, controllano che i prodotti immessi sul mercato siano sicuri; lelenco delle amministrazioni, degli uffici o organi di cui si avvalgono ed i relativi aggiornamenti sono comunicati alla Commissione europea dal Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato, su indicazione delle amministrazione competente.
2. Ai fini dellespletamento dei controlli di cui al comma 1, le amministrazioni di cui allart. 5, comma 1, possono anche avvalersi di laboratori di prova esterni purché accreditati almeno secondo le norme della serie UNI EN 45000.
3. Le amministrazioni di cui allart. 5, comma 1, provvedono, in misura proporzionale alla gravità del rischio, a:
a) disporre, anche dopo che un prodotto sia stato immesso sul mercato come prodotto sicuro, adeguate verifiche delle sue caratteristiche di sicurezza fino allo stadio dellutilizzo o del consumo, anche procedendo ad ispezioni presso gli stabilimenti di produzione e di confezionamento, presso i magazzini di stoccaggio e presso i magazzini di vendita;
b) esigere tutte le informazioni necessarie dalle parti interessate;
c) prelevare campioni di un prodotto o di una linea di prodotti per sottoporli a prove ed analisi volte ad accertare la rispondenza ai criteri di cui allart. 4, redigendone processo verbale di cui deve essere rilasciata copi agli interessati;
d) sottoporre limmissione del prodotto sul mercato a condizioni prevenite in modo da renderlo sicuro e disporre lapposizione sul prodotto di adeguate avvertenze sui rischi che esso può presentare;
e) disporre che le persone che potrebbero essere esposte al rischio derivante da un prodotto siano avvertite tempestivamente ed in una forma adeguata, di tale rischio, anche mediante la pubblicazione di avvisi specifici;
f) vietare, durante il tempo necessario allo svolgimento dei controlli e comunque per un periodo non superiore a sessanta giorni, di fornire, proporre di fornire o esporre un prodotto o un lotto di un prodotto, qualora vi siano indizi precisi e concordanti di un rischio imminente per la salute e lincolumità pubblica; la durata della sospensione deve essere precisata nel provvedimento;
g) vietare limmissione sul mercato di un prodotto o di un lotto di prodotti pericolosi adottando i provvedimenti necessari a garantire losservanza del divieto;
h) disporre, entro un termine perentorio, ladeguamento del prodotto o di un lotto di prodotti già commercializzati agli obblighi di sicurezza previsti dal presente decreto, qualora non vi sia un rischio imminente per la salute e lincolumità pubblica;
i) ordinare, a cura del produttore o comunque con spese a suo carico, il ritiro dal mercato e, ove necessario, la distruzione di un prodotto o di un lotto di prodotti, nei casi in cui non sia stato effettuato ladeguamento richiesto ai sensi del presente articolo, oppure sia accertata la mancanza di conformità alle norme che fissano i criteri di sicurezza indicati allart. 4, oppure sia accertata, nonostante tale conformità, la pericolosità del prodotto e sussista un grave ed immediato rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori.
4. Le misure di cui al comma 3 possono riguardare, rispettivamente:
a) il produttore;
b) il distributore, e, in particolare, il responsabile della prima immissione in commercio;
c) qualsiasi altro detentore del prodotto a fini commerciali, qualora ciò sia necessario al fine di collaborare alle azioni intraprese per evitare i rischi derivanti dal prodotto stesso.
5. Il produttore procede alladeguamento del prodotto, ove richiesto, e agevola le operazioni di ritiro, anche mediante avvisi ovvero comunicazioni ai detentori, ove individuabili.
6. Per armonizzare lattività di controllo con quella attuata per i prodotti per i quali gli obblighi di sicurezza sono disciplinati dalla normativa antincendio, con decreto del Ministero dellinterno si provvederà. Nellambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato, al riordino del centro studi ed esperienza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per lespletamento delle attività di normazione, certificazione e controllo dei prodotti in materia di sicurezza dellincendio.
7. Il Ministero della sanità, ai fini degli adempimenti comunitari derivanti dalle norme sulla sicurezza dei prodotti e dal presente decreto, si avvale anche dei propri uffici di sanità marittima, aerea e di confine terrestre nellambito delle dotazioni organiche esistenti e, comunque, senza oneri a carico del bilancio dello Stato.
8. Fatti salvi gli obblighi previsti dalla normativa vigente, i soggetti di cui ai commi 1 e 2 sono tenuti a non divulgare le informazioni acquisite che, per loro natura, sono coperte dal segreto professionale, a meno che la loro divulgazione sia necessaria alla tutela della salute e dellincolumità pubblica.
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Art. 7
Disposizioni procedurali
1. Il provvedimento, che limita limmissione sul mercato di un determinato prodotto o ne dispone il ritiro, deve essere adeguatamente motivato e comunicato agli interessati entro tre giorni dalla data di adozione, con lindicazione del termine e della autorità cui è possibile ricorrere.
2. Fatti salvi i casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità, prima delladozione delle misure di cui allart. 6, comma 3, agli interessati deve essere consentito di partecipare alle fasi del procedimento amministrativo ed agli accertamenti riguardanti i propri prodotti, in base agli articoli 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, in particolare, gli interessati possono presentare osservazioni scritte anche in seguito allemanazione del provvedimento, quando non hanno partecipato al procedimento.
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Art. 8
Notificazione e scambio di informazioni
1. Il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato notifica alla Commissione europea i provvedimenti di cui allart. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), fatta salva leventuale normativa comunitaria specifica vigente sulla procedura di notifica.
2. La notifica di cui al comma 1 non è necessaria quando il provvedimento adottato riguarda un rischio limitato al territorio nazionale.
3. I provvedimenti di cui allart. 6, comma 3, lettere d), e), f), g) e h), adottati senza gli adempimenti di cui allart. 7, comma 2, nei casi di grave ed immediato pericolo per la pubblica incolumità allo scopo di impedire, limitare o sottoporre a particolari condizioni leventuale commercializzazione o luso di un prodotto o di un lotto di prodotti, devono essere comunicati immediatamente al Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato che ne informa tempestivamente la Commissione europea.
4. Il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato comunica tempestivamente alle amministrazioni competenti le informazioni tenendo conto dellallegato alla direttiva n. 92/95/CEE, del 29 giugno 1992.
5. Ai fini degli adempimenti di cui al comma 1, le amministrazioni che adottano i provvedimenti, devono darne immediata comunicazione al Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato; analoga comunicazione deve essere data a cura delle cancellerie delle preture, dei tribunali e delle corti di appello ovvero delle segreterie giudiziarie istituite presso le corti di appello relativamente ai provvedimenti, sia a carattere provvisorio, sia a carattere definitivo, emanati dagli organi giudiziari nellambito degli interventi di competenza.
6. Il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato comunica immediatamente allamministrazione competente le misure stabilite della Commissione europea in ordine alla commercializzazione del prodotto ai fini della loro esecuzione da effettuarsi entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione.
7. Il Ministero dellindustria, del commercio e dellartigianato comunica tempestivamente le convocazioni delle riunioni del comitato durgenza previsto nellallegato alla direttiva n. 92/59/CEE, del 29 giugno 1992 alle amministrazioni di cui allart. 5, comma 1, che trasmettono le eventuali informazioni e provvedono alleventuale designazione di esperti per la partecipazione al comitato stesso.
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Art. 9
Responsabilità del produttore
1. Sono fatte salve le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1998, n. 224.
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Art. 10
Sanzioni
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il produttore che immette sul mercato prodotti pericolosi ovvero che non ottempera ai provvedimenti emanati a norma dellart. 6, comma 3, lettere d), f) g) e h), è punito con la pena dellarresto fino ad un anno o con lammenda da lire cinque milioni a lire trenta milioni.
2. Il produttore o il distributore che omette di fornire agli organi di controllo le informazioni richieste a norma dellart. 6, comma 3, lettera b), è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da lire un milione a lire sei milioni.
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Il presente decreto, munito del sigillo dello stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 17 marzo 1995.
SCALFARO
DINI,
Presidente del Consiglio dei Ministri
e Ministro del tesoro
MASERA,
Ministro del bilancio e della programmazione economica incaricato per il coordinamento delle politiche dellUnione europea
CLO,
Ministro dellindustria,
del commercio e dellartigianato
AGNELLI,
Ministro degli affari esteri
MANCUSO,
Ministro di grazia e giustizia
BRANCACCIO,
Ministro dellinterno
TREU,
Ministro del lavoro e della previdenza sociale
FANTOZZI,
Ministro delle finanze
GUZZANTI,
Ministro della sanità
Visto, il Guardasigilli: Mancuso
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NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dellart. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sullemanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e lefficacia degli atti legislativi qui trascritti. Per le direttive Cee vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europea (GUCE).
Note alle premesse:
- Lart. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dellesercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- Lart. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
- La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni per ladempimento di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunità europee - legge comunitaria 1993. Lart. 43 così recita.
"Art. 43 (Sicurezza generale dei prodotti: criteri di delega).
1. Lattuazione della direttiva del Consiglio n. 92/59/Cee sarà informata ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) saranno previste le modalità per individuare i prodotti e i settori non assoggettabili alla normativa generale di attuazione della direttiva;
b) saranno determinati gli obblighi dei diversi operatori economici, con particolare riguardo a quelli del produttore e, per le parti di loro competenza, gli obblighi dei distributori;
c) il controllo della conformità dei prodotti agli obblighi di sicurezza sarà assegnato ad organi che già presentino tra le proprie competenze analoghe attribuzioni; detti organi, per leventuale accertamento dei requisiti tecnici dei prodotti, dovranno avvalersi di laboratori di prova accreditati secondo la vigente normativa comunitaria;
d) saranno previste e regolate le misure volte allaccertamento della sicurezza dei prodotti immessi sul mercato e alla prevenzione dei rischi, anche mediante sospensione o ritiro dal mercato, nonché linformazione alle persone che potrebbero essere esposte a rischio in casi urgenti in cui la presenza dei prodotti costituisca un pericolo per la pubblica incolumità;
e) sarà assicurato il necessario coordinamento tra i vari organi operanti in materia di sicurezza dei prodotti ai fini anche degli adempimenti previsti dagli articoli 7 e 8 della direttiva".
- La direttiva n. 92/59/Cee è pubblicata in GUCE n. L 228 dell11 agosto 1992.
Nota allart. 1:
- Il D.Lgs 3 marzo 1993, n. 123, reca attuazione della direttiva n. 89/397/Cee relativa al controllo ufficiale dei prodotti alimentari.
Nota allart. 7:
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, reca nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Lart. 7 così recita:
"Art. 7
1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, lavvio del procedimento stesso è comunicato, con le modalità previste dallart. 8, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi. Ove parimenti non sussistano le ragioni di impedimento predette, qualora da un provvedimento possa derivare un pregiudizio a soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, lamministrazione è tenuta a fornire loro, con le stesse modalità, notizia dellinizio del procedimento.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dellamministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari".
Nota allart. 8:
- Per la direttiva n. 92/59/Cee vedi nota alle premesse.
Nota allart. 9:
- Il D.p.r. 24 maggio 1988, n. 224, reca attuazione della direttiva n. 85/374/Cee relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi, ai sensi dellart. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183.
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Il "Commento" 
di SCAME
L'obiettivo principale di questo Decreto è quello di tutelare la sicurezza del consumatore.
Il Decreto si applica ai "prodotti" in senso generale e non solo ai "prodotti elettrici" e viene specificato che le disposizioni si applicano quando non esistono disposizioni specifiche in materia per i prodotti in questione.
La Direttiva Bassa Tensione escludeva dal suo campo di applicazione le prese per uso domestico e quindi queste ricadono sotto il campo di applicazione della presente Direttiva 92/59/CEE.
Viene introdotto un nuovo concetto: quello dei requisiti di sicurezza essenziali come obiettivo da raggiungere per i prodotti in circolazione.
I Paesi che fanno parte dell'Unione Europea sono obbligati a creare una rete di controllo del mercato ed a comunicare ogni piccola variazione alla Commissione Europea che deve essere informata sulle azioni di ogni Paese.
La presente Direttiva 92/59/CEE ha unificato le legislazioni nazionali e ha eliminato ogni forma di protezione agli scambi commerciali.
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